Ufficio regionale per la Famiglia
VERSO UN “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA” DEI FEDELI SEPARATI O DIVORZIATI CHE DUBITANO DELLA VALIDITÀ DEL LORO MATRIMONIO
Cos’è una Commissione di consulenza?
È un servizio stabile che la Diocesi o più Diocesi insieme mettono a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi; è un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione familiare, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone per un primo discernimento sulle possibilità che hanno di chiedere la nullità del loro matrimonio e così poterle orientare al competente Tribunale Ecclesiastico.
Chi può fare parte di questa Commissione?
Di questa Commissione pregiudiziale di servizio giuridico-pastorale possono far parte: alcuni sacerdoti e i membri dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, persone del consultorio familiare, alcuni legali, la Cancelleria della curia diocesana e altre persone ritenute idonee dall’Ordinario del luogo. Ovviamente, data la delicatezza della materia, è quanto mai opportuno e utile che all’interno della Commissione di consulenza pregiudiziale ci siano persone competenti non solo a livello pastorale e giuridico-canonico, ma anche nelle scienze umane.
Quali sono gli obiettivi della Commissione?
Le finalità sono sostanzialmente tre: 1) tentare una riconciliazione dei coniugi 2) verificare la possibilità di introdurre una causa di nullità, 3) compiere la prescritta indagine pregiudiziale.
Quali sono i contenuti della consulenza per l’indagine pregiudiziale?
Anzitutto bisogna conoscere la condizione dei fedeli che vogliono verificare la validità del loro matrimonio e poi raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale. Si tratta di aiutare i fedeli a fare una rilettura attenta della loro intera vicenda matrimoniale a partire dal tempo del fidanzamento fino alla separazione. Occorre anche aiutare i coniugi a superare i giudizi superficiali e soprattutto a prevenire quelle non rare contrapposizioni che spesso rendono difficile l’eventuale procedimento della causa di nullità matrimoniale.
Cosa succede se uno dei coniugi non vuole partecipare all’indagine previa?
Purtroppo non è raro il caso in cui tra i coniugi separati ci siano incomprensioni e conflitti irrisoltiche alimentano l’astio, il rancore e lo spirito di vendetta. In ogni caso l’indisponibilità di un coniuge a partecipare all’indagine pregiudiziale ed eventualmente al processo non potrà essere considerata una condizione per bloccare il processo di nullità matrimoniale.
Qual è il compito della Commissione in vista della causa di nullità matrimoniale?
La rilettura attenta e la ricostruzione integrale della vicenda prematrimoniale e matrimoniale, potrà costituire un notevole contributo per un celere e più semplice svolgimento di un eventuale processo canonico di nullità matrimoniale. È importante che la Commissione raccolga elementi utili per l’eventuale introduzione delle causa, non solo ascoltando i coniugi, che sono la prima fonte di prova e di conoscenza della loro vicenda matrimoniale, ma anche acquisendo altri indizi, anche documentali, a sostegno del racconto delle parti.
Le prove raccolte possono essere verbalizzate e utilizzate nel processo?
Se della Commissione fanno parte persone in servizio presso la Curia diocesana con la qualifica di tipo notarile, come per esempio il Cancelliere, oppure qualcuno con un mandato specifico del Vescovo, è possibile verbalizzare formalmente il racconto delle parti e di altri testimoni. Ovviamente non si tratta di fare un processo previo, ma di raccogliere elementi e indizi che possano avere peso e valore nel corso del procedimento canonico.
Nell’indagine pregiudiziale si può chiedere la consulenza dei periti?
Le norme non escludono la possibilità di fare ricorso a periti che possano approfondire aspetti specifici, soprattutto per i capi di nullità relativi al difetto di consenso per problemi di natura psichica, così come previsti dal canone 1095 del Codice di Diritto Canonico.
Ci sono costi da sostenere per la consulenza e l’indagine previa?
La fase pregiudiziale di indagine e di ascolto è un servizio pastorale gratuito. Ovviamente se ci sono delle spese, per esempio quando si effettua una perizia psicologica, è giusto chiedere alle parti interessate, tenendo conto delle loro possibilità economiche, un contributo per il lavoro del professionista incaricato, oppure sarà la stessa diocesi a farsi carico di tutte le spese.
Cosa deve fare la Commissione quando riesce ad individuare la possibilità di iniziare una causa di nullità matrimoniale?
É compito importante della Commissione pregiudiziale aiutare le persone a capire meglio il senso del procedimento canonico di nullità matrimoniale ed esortarle a collaborare attivamente per la ricerca della verità sulla validità o meno del loro matrimonio. Occorre evidenziare il carattere pastorale e non sono prettamente giuridico del Tribunale Ecclesiastico e offrire tutte quelle informazioni pratiche – documenti richiesti, oneri economici (con la possibilità del gratuito o semi gratuito patrocinio), ecc. – ed illustrare le varie fasi del processo canonico.
Fin dove deve giungere la fase pregiudiziale?
L’indagine pregiudiziale si conclude quando la Commissione riesce ad esprimere una valutazione sulla possibilità o meno di iniziare un procedimento canonico di nullità matrimoniale. E se vengono individuati uno o più capi di nullità occorre orientare le persone a capire se ci sono i presupposti per un processo ordinario, oppure per un procedimento più breve o semplicemente documentale. Questo iter di indagine pregiudiziale ovviamente non si può improvvisare, e richiede una certa competenza ed esperienza da parte di chi opera nella Commissione diocesana.
Chi dovrà decidere se una causa debba essere trattata con il processo più breve?
É il Vicario Giudiziale del Tribunale competente, a norma del can. 1676 del Codice di Diritto Canonico, che ha il compito di esaminare il libello in vista dell’ammissione e di valutare se si dovrà procedere per la via ordinaria oppure per la via più breve, se ci sono le condizioni.
E quali sono le condizioni per avviare un processo più breve?
Anzitutto la domanda di nullità deve essere proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro; inoltre, la nullità deve essere manifesta da non richiedere un’indagine o una istruzione più accurata. Anche se l’esperienza dimostra che quando le persone arrivano a chieder la causa di nullità è già del tutto impossibile ricomporre la convivenza coniugale, è dovere del Vicario Giudiziale, prima di accettare la causa avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, e pertanto sia impossibile la riconciliazione dei coniugi.
Conclusa l’indagine pregiudiziale cosa deve fare la Commissione?
La Commissione, se riesce ad individuare i possibili capi di nullità, consegna alle parti interessate la documentazione acquisita durante l’indagine previa, affinché tutto il materiale raccolto venga utilizzato per l’avvio della causa. Inoltre, sarà cura della Commissione informare le persone in merito al Tribunale competente a cui ci si può rivolgere.
Come si individua il Tribunale competente a trattare la causa di nullità matrimoniale?
Il canone 1672 prevede quattro possibili fori competenti: 1) quello del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2) quello del domicilio o quasi domicilio della parte attrice; 3) quello del domicilio o quasi domicilio della parte convenuta; 4) quello del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.
Chi dovrà preparare il libello da presentare in Tribunale per iniziare la causa?
Anche la Commissione pregiudiziale può aiutare nella stesura del libello, specialmente se il fedele sceglie di voler stare in giudizio da solo senza l’assistenza e la consulenza tecnica di un Avvocato; se, invece, sceglie di farsi assistere da un Patrono di fiducia, sarà lo stesso professionista ad impostare la stesura del libello e a seguire il suo assistito fino alla conclusione della causa.
E per chi non può pagare un Avvocato di fiducia e vuole l’assistenza tecnica di un Patrono?
Per le persone che non fossero in grado di remunerare un libero professionista è prevista la possibilità del ricorso all’Avvocato d’ufficio, che può essere il Patrono stabile. Se la parte ha diritto al gratuito o al semi gratuito patrocinio sarà lo stesso Tribunale a nominare un Avvocato d’ufficio scelto tra quelli iscritti all’Albo.
Non sarebbe opportuno avere delle linee-guida ad uso delle Diocesi della Sicilia?
È auspicabile che al più presto anche nella nostra Regione Ecclesiastica si possa redigere un Vademecum con tutte le indicazioni necessarie al buon funzionamento delle Commissioni diocesane di consulenza e di indagine pregiudiziale per l’eventuale introduzione della causa di nullità matrimoniale da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente.
FONTE: SITO WEB CESI