Intervista a Mons. Antonino Legname, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo
A poche ore di distanza, da Catania e da Palermo sono arrivate le notizie di due decreti.
Quello firmato dall’arcivescovo mons. Salvatore Gristina, nell’arcidiocesi etnea, riguarda il caso di Davide Bruno,
ex sacerdote e adesso membro dell’organizzazione denominata “Chiesa
cattolica ecumenica”, ma riguarda anche quanti prendono o prenderanno
parte a “pretesi atti di culto cattolico” da lui posti in essere. Perché
“la Chiesa cattolica ecumenica – si legge nel Decreto - non ha alcun riconoscimento né legame con la nostra Chiesa cattolica romana".
Quello firmato dall’arcivescovo mons. Corrado Lorefice, pastore della Chiesa palermitana, riguarda don Alessandro M. Minutella, scomunicato per quelli che il Diritto canonico definisce “delitto di eresia” e “delitto di scisma”.
In
cosa consistono questi “delitti”? Quali sono le conseguenze concrete
per chi – sacerdote, ex sacerdote o laico battezzato - viene
scomunicato? E per i fedeli che seguono le dottrine professate da uno
scomunicato o partecipino a culti o riti posti in essere da uno
scomunicato?
Lo abbiamo chiesto a mons. Antonino Legname, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano siculo.
La
scomunica è una censura, cioè una sanzione penale molto grave che viene
comminata dall’autorità ecclesiastica competente a chi persiste nel suo
atteggiamento contrario agli insegnamenti della Chiesa, specialmente in
materia di fede e di morale e rifiuta i mezzi per riparare i danni o lo
scandalo.
Quanti tipi di scomunica ci sono?
Sono
due: la scomunica «latae sententiae», quando si incorre in essa
automaticamente per il solo fatto di aver commesso un determinato
delitto; e la scomunica «ferendae sententiae» quando per essere inflitta
occorre un procedimento canonico penale con l’intervento dell’autorità
che può essere il Giudice ecclesiastico o l’Ordinario. In alcuni casi si
può applicare e dichiarare una pena “ipso facto”, senza che sia
necessario adottare la decisione di imporla con un Decreto, come per
esempio nel caso dell’aborto procurato, la cui remissione avviene nel
foro interno della Confessione sacramentale. A volte, nei casi in cui è
prevista la scomunica «latae sententiae», si può rendere necessario un
procedimento canonico penale o amministrativo per accertare la reale
commissione del delitto ai fini della dichiarazione e pubblicazione del
decreto di scomunica.
Prima di arrivare alla scomunica, la persona non deve essere richiamata e ammonita?
Certamente.
L’autorità ecclesiastica competente, che ha notizia certa di un delitto
commesso da qualcuno a lui soggetto, deve ammonirlo previamente, almeno
una volta, perché cessi dalla sua “contumacia”, cioè dal suo
comportamento delittuoso e concedergli un congruo spazio di tempo
affinché si possa pentire, ravvedere e rettificare la propria condotta o
il proprio pensiero contrario agli insegnamenti della Chiesa, e che ha
espresso pubblicamente. L’ammonizione previa è un requisito necessario
per la valida imposizione della censura.
Chi incorre nella scomunica viene gravato da molte proibizioni ecclesiali. Quali?
Per
esempio: non può celebrare i sacramenti, e neppure ricevere i
sacramenti; non può partecipare attivamente alle celebrazioni di culto;
non può ricoprire uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, né porre
in essere atti di potestà di giurisdizione. E in alcuni casi più gravi
previsti dalla legge canonica, se si tratta di un chierico, non è
esclusa la dimissione dallo stato clericale.
Quali sono i delitti contro la fede e l’unità della Chiesa per i quali si incorre nella scomunica?
Sono
diversi. I più conosciuti sono l’apostasia, l’eresia e lo scisma.
Ovviamente questi tre delitti suppongono che le persone che li
commettono siano battezzati. Se manca il battesimo non sussistono queste
tre defezioni. Inoltre, è necessario che il pensiero e l’atto di
volontà che costituiscono il delitto, siano manifestati pubblicamente e
raccolti da qualcuno.
Cos’è l’apostasia?
È
il rifiuto totale della fede cristiana. Questo delitto si consuma
quando si aderisce ad una religione non cristiana o ad una setta o
religione pseudo-cristiana o pseudo-cattolica di cui non si riconosce il
battesimo (per esempio l’adesione ai Testimoni di Geova o l’adesione ai
Mormoni, ecc.).
E l’eresia?
È
l’ostinata negazione di qualche verità che si deve credere per fede
divina e cattolica, oppure il dubbio ostinato manifesto su di essa.
Lo scisma?
È
il ripudio della sottomissione al Sommo Pontefice; o il rifiuto della
Comunione con i membri della Chiesa che sono a lui soggetti. Questo
delitto si consuma anche quando si aderisce a Chiese o Comunità
Ecclesiali Cristiane che non sono in comunione con il Papa.
Quali sono le conseguenze canoniche per queste o altre tipologie di delitti?
L’apostata,
l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica “latae sententiae”.
E se si tratta di un chierico – come già detto - può essere punito con
la dimissione dallo stato clericale. Anche l’uso di un mezzo di
comunicazione per offendere gravemente o per ingiuriare o eccitare
all’odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, è un delitto
contro la fede e l’unità della Comunità ecclesiale. Ci sono anche alcuni
delitti contro l’autorità ecclesiastica, quando per esempio si insegna
in maniera ostinata una dottrina condannata dal Romano Pontefice o da un
Concilio Ecumenico; oppure quando si persiste nel rifiutare una
dottrina definitivamente approvata dal Papa o dal Collegio dei Vescovi
sulla fede e sui costumi. Inoltre, quando si suscita pubblicamente
l’avversione o l’odio contro il Papa o il Vescovo, incitando alla
disobbedienza. Esiste anche il delitto di usurpazione di funzioni
ecclesiastiche, come per esempio simulare di celebrare la Messa senza
essere sacerdote; oppure la Consacrazione Episcopale (attiva e passiva),
senza mandato pontificio.
Nella scelta della pena canonica l’autorità della Chiesa di cosa deve tener conto?
L’Ordinario deve valutare le circostanze del caso e la recidività da parte di chi compie il delitto.
Ovviamente
anche nella legge penale canonica esiste la valutazione delle
circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti. Cioè le circostanze che
possono modificare l’imputabilità: eliminandola, attenuandola o
aggravandola, specialmente quando si provoca scandalo pubblico, e di
conseguenza anche la pena è diversa a seconda delle differenti
circostanze.
Cosa
succede a chi è complice di un delitto oppure dovesse frequentare riti o
«pretesi atti di culto cattolico» celebrati da chi è soggetto a
scomunica per eresia e per scisma?